Regolamento d'Istituto

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

(valido per la scuola secondaria di primo grado)

 

Principi generali

  1. Il presente Regolamento viene redatto ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249- modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 - Statuto delle studentesse e degli studenti.
  2. I provvedimenti di disciplina adottati nei confronti degli alunni hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
  3. Nel rilevare le trasgressioni al regolamento di disciplina occorre tener presente quanto segue:
  1. è impossibile codificare tutte le situazioni e le stesse possono assumere valenza diversa da soggetto a soggetto;
  2. al di là dal fatto accertato o comprovato, rimane fondamentale l’analisi che fa chi rileva l’infrazione, poiché controparte consapevole del carattere, dell’indole e della storia personale dello studente.
  1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
  2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
  3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell’alunno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (art. 4.5 D.P.R. 235/2007).
  4. Il temporaneo allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.
  5. L’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
  6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
  7. Vanno sanzionate con maggior rigore le infrazioni:
  1. Con carattere recidivo;
  2. Commesse in concorso con altri studenti;
  3. Che riguardano l’accesso a siti web vietati ai minori.

 

Individuazione dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari

I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri ed al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica (di cui all’art. 3 del D.P.R. 24.6.1998, n.249, modificato ed integrato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235), sono individuati come di seguito riportato:

a) mancanza ai doveri scolastici, negligenza abituale, frequenza non regolare, assenze ingiustificate;

b) mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni, reiterarsi dei casi previsti al punto a);

c) inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola, comportamento recante danno al patrimonio della scuola, compreso l’utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici, fatti che turbino il regolare andamento della scuola, reiterarsi dei casi previsti al punto b);

d) offesa al decoro personale ed alle istituzioni, offese alla morale e oltraggio all’istituto o al corpo insegnante, reiterarsi dei casi previsti al punto c);

e) reato;

f) reato di particolare gravità, perseguibile d’ufficio o per il quale l’Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento penale, reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone.

Definizione delle sanzioni disciplinari

  1. Agli alunni che manchino ai doveri scolastici o che tengano comportamenti non corretti nello svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:
  • Richiamo verbale: ammonimento che non dà luogo a procedimento disciplinare, con cui sono punite le mancanze lievi o le omissioni causate da negligenza;
  • ammonizione scritta: dichiarazione di biasimo in relazione a lievi trasgressioni disciplinari, annotata sul registro di classe e comunicata ai genitori o a chi ne fa le veci: il voto di comportamento dello studente terrà conto del numero dei richiami verbali e/o scritti addebitategli;
  • allontanamento momentaneo dalla lezione, in situazioni momentanee di pericolo o per garantire l’incolumità personale, con attribuzione della vigilanza sul minore ad un docente o a un collaboratore scolastico e contestuale comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci;
  • temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica, per una durata definita, commisurata alla gravità del reato e non superiore a 15 giorni, in presenza di gravi e reiterate inosservanze del regolamento scolastico: la sanzione va trascritta sul registro dei Consigli di classe e comunicata ai genitori o a chi ne fa le veci;
  • temporaneo allontanamento, di durata commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo, qualora siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone della comunità scolastica: la sanzione va trascritta sul registro dei Consigli di classe e comunicata ai genitori o a chi ne fa le veci;
  • esclusione dell’alunno dalle visite guidate o d’istruzione per valutazione relativa al comportamento pari o inferiore a 6/10, salvo diversa determinazione del Consiglio di classe: la decisione va comunicata dai docenti dell’alunno ai genitori o a chi ne fa le veci;
  • annullamento dei viaggi d’Istruzione per casi che, legati al comportamento generale della classe, configurino l’oggettiva assenza dei sufficienti requisiti di sicurezza: la decisione va comunicata dai docenti della classe.

 

Quadro sintetico delle sanzioni

1

Mancato assolvimento degli impegni scolastici

Richiamo verbale; se reiterato ammonizione scritta

2

Assenze ripetute

Comunicazione alla famiglia

3

Assenze ingiustificate

Se l’assenza non è giustificata entro 2 giorni dalla ripresa della frequenza, la riammissione in classe avverrà solo se l’alunno sarà accompagnato da un genitore.

4

Uscita dall’aula senza permesso

Ammonizione scritta

5

Danni fisici e/o materiali arrecati involontariamente ai compagni

Richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia per risarcimento economico.

6

Danni arrecati in modo volontario e con atti di violenza alle cose e/o alle persone, tanto da comprometterne l’incolumità fisica

  1. Intervento del docente nel singolo caso;
  2. Intervento del Dirigente Scolastico che convocherà l’interessato, la famiglia, e, se il caso lo richieda, l’assistente sociale e/o lo psicologo;

c. Invito ai genitori al risarcimento del danno arrecato ad oggetti dal/i diretto/i responsabile/i o, nel caso di responsabilità collettiva, dall’intera classe;

d. Sospensione fino a 15 giorni inflitta dal Consiglio di classe;

e. Sospensione commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo, inflitta dal Consiglio d’Istituto;

f. Esclusione dello studente dalle visite guidate o viaggi d’istruzione.

7

Danni procurati in modo involontario al patrimonio scolastico (ambienti, strutture suppellettili, materiale e sussidi didattici)

Richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia per eventuale risarcimento economico.

8

Danni procurati in modo volontario al patrimonio scolastico e manomissione di documenti ufficiali della scuola

  1. Secondo la gravità del caso: ammonizione scritta o sospensione fino a 5 giorni;
  2. Comunicazione scritta alla famiglia per eventuale risarcimento economico. Qualora la famiglia si rifiuti di risarcire il danno, sarà data relativa comunicazione all’Amministrazione Comunale, proprietaria dell’immobile.
  3. Esclusione dello studente dalle visite guidate o viaggi d’istruzione

9

Fumare all’interno della scuola

Ammonizione scritta; qualora reiterata, allontanamento temporaneo di 1 giorno.

10

Turpiloquio, ingiurie e offese di stampo razzista, scherno e denigrazione per difetti o handicap fisici

Ammonizione scritta; qualora reiterata,

allontanamento temporaneo di 1 giorno ed esclusione dalle visite guidate o viaggi d’istruzione.

11

Offesa alle istituzioni o al personale della scuola

Secondo la gravità dell’infrazione la sanzione da comminare sarà l’ammonizione scritta o la sospensione da 1 a 5 giorni, l’esclusione dalle visite guidate o viaggi d’istruzione.

12

Reato

Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato.

13

Reato di particolare gravità, perseguibile d’ufficio o per il quale l’autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale.

Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo e delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale. Nei casi in cui l’Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.

Tabella provvedimenti disciplinari connessi all’uso di cellulari e altri dispositivi elettronici mobili

Mancanza

Frequenza

Provvedimento

Organo competente

L’alunno non ha il cellulare spento o silenzioso (riceve

chiamata/notifica di messaggio)

1^ volta

Richiamo verbale con annotazione sul registro di classe e comunicazione alla famiglia sul libretto/diario

Docente

 

2^ volta

Nota sul registro di classe con comunicazione alla famiglia sul libretto/diario e intervento dell’Ufficio di dirigenza

Docente

Ufficio di dirigenza

 

Uso reiterato

Convocazione della famiglia con successivo provvedimento disciplinare

Coordinatore della classe/ ufficio di dirigenza/Consiglio di classe

L’alunno utilizza il dispositivo per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc)

1^ volta

Nota sul registro di classe (con comunicazione alla famiglia sul libretto/diario). Eventuale intervento dell’Ufficio di dirigenza

Docente

Ufficio di dirigenza

 

Uso reiterato

Convocazione della famiglia con successivo provvedimento disciplinare

Coordinatore della classe/ Ufficio di dirigenza/Consiglio di classe

L’alunno usa dispositivi

elettronici durante una verifica scritta

 

Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. Nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia sul libretto/diario.

Docente 

Consiglio di

classe

L’alunno effettua riprese audio/foto/video senza informare preventivamente il docente

 

Invito alla cancellazione di quanto indebitamente acquisito. Sequestro del cellulare e riconsegna al genitore (o delegato) informato con comunicazione sul libretto/diario. Nota sul registro di classe. Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni

Docente

Consiglio di classe

L’alunno diffonde in modo non autorizzato

immagini/video/audio, anche se eventualmente acquisiti con il permesso del docente.

L’acquisizione senza permesso costituisce aggravante

 

Intervento del Dirigente scolastico.

Convocazione della famiglia.

Eventuale provvedimento

disciplinare, a seconda della gravità.

Eventuale denuncia agli organi di polizia.

Ufficio di Dirigenza Consiglio di classe

Consiglio di Istituto

 

Individuazione dell’organo competente ad irrogare la sanzione disciplinare

Le sanzioni disciplinari sono irrogate agli alunni dai docenti, dal dirigente scolastico e dal Consiglio di classe.

In particolare, sono irrogate:

  • dagli insegnanti e/o dal dirigente scolastico:
  1. richiamo verbale;
  2. ammonizione scritta;
  3. allontanamento momentaneo dalla lezione;
  • dal Consiglio di classe:
  1. temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definita e commisurata alla gravità del reato;
  2. esclusione dell’alunno dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione.

Prima di procedere all’allontanamento dell’alunno dalla scuola deve essere notificata ai genitori la sanzione disciplinare inflitta.

 

Norme procedurali

 

Nei casi di ammonizione scritta e di allontanamento momentaneo dalla lezione, la contestazione viene formulata all’istante ed annotata sul registro di classe. Il docente, o il dirigente scolastico al suo posto, è tenuto a registrare anche le giustificazioni addotte dall’alunno e dai genitori. 

Nel caso di sanzioni che prevedono allontanamento dalla comunità scolastica il docente interessato ad avviare una procedura a carico dell’alunno dovrà avvisare al più presto il docente Coordinatore di classe e redigere una relazione disciplinare senza ritardo al fine di consentire una tempestiva instaurazione del provvedimento disciplinare. Il docente coordinatore provvederà ad informare la famiglia dell’alunno e la Dirigenza che convocherà il Consiglio di classe straordinario con il seguente O.d.G.: “Provvedimenti disciplinari a carico dell’alunno…”

Il Consiglio di Classe dovrà riunirsi al completo. In tutti i casi in cui sia necessario irrogare una sanzione disciplinare di cui ha competenza il Consiglio di Classe, le contestazioni, con l’invito a presentare le giustificazioni, devono essere sottoscritte dal Presidente dell’organo collegiale.

Le giustificazioni devono essere presentate per iscritto dai genitori dell’alunno o dall’alunno stesso che ha anche la facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli e di farsi difendere da altra persona di sua fiducia.

Il provvedimento disciplinare deliberato dal Consiglio di classe va comunicato alla famiglia in forma scritta; l’eventuale ricorso potrà essere proposto all’Organo di garanzia entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. In caso di impugnazione la sanzione disciplinare sarà comunque operativa. 

Il procedimento disciplinare si avvia con la contestazione di addebiti, così da consentire all’alunno di giustificarsi. Nei casi di ammonizione scritta e di allontanamento momentaneo dalle lezioni, la contestazione viene formulata all’istante ed annotata sul registro di classe. Il docente, o il dirigente scolastico al suo posto, è tenuto a registrare anche le giustificazioni addotte dall’alunno e dai genitori. 

Dopo la prima fase, volta ad acquisire tutti gli elementi utili alla determinazione conseguente (fase istruttoria-testimoniale), l’organo collegiale si riunisce una seconda volta per votare sulle deliberazioni da adottare. Il provvedimento deve essere motivato e va comunicato integralmente ai genitori dell’alunno.

 

Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia, appositamente convocato, che decide nel termine di dieci giorni.

L’organo di garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio d’Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. La durata della nomina è legata al mandato di consigliere.

L’organo di garanzia, per deliberare, deve essere rappresentato dal numero legale dei suoi componenti.

Nel caso che un componente genitori dell’organo di garanzia sia chiamato a giudicare sulla sanzione inflitta ad un proprio figlio, è tenuto ad astenersi e il suo compito viene assunto dal consigliere genitore più anziano del Consiglio d’Istituto.

Avverso la decisione dell’organo di garanzia interno alla scuola è ammesso ricorso al Direttore dell'ufficio scolastico regionale che decide in via definitiva.

L'Organo di Garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA RELATIVO ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E ALL’UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DIGITALI

 (tratto da “Integrazione al Regolamento d’Istituto in relazione all’emergenza covid”)

 

Aspetti disciplinari

  1. Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.
  2. Nella formazione a distanza valgono le stesse regole dell’insegnamento in presenza: i partecipanti devono comportarsi in modo appropriato, rispettando le consegne del docente. In particolare l’alunno  deve:
  • non presentarsi in ritardo agli appuntamenti;
  • rispettare i turni di parola lasciando spazio ai compagni, inviare messaggi brevi e pertinenti, non partecipare alla lezione in abbigliamento improprio;
  • non alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze);
  • tenere sempre accesa la webcam comportandosi in modo corretto;
  • organizzare bene il materiale di lavoro: non solo libri e quaderni ma anche file e cartelle, assicurandosi di avere tutto ciò che serve per collegarsi (PC, smartphone, tablet, cuffie).
  1. Inoltre è assolutamente vietato diffondere immagini, registrazioni o screenshot  relativi alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi, diffondere eventuali informazioni riservate di cui si venisse a conoscenza, relative alle attività delle persone che utilizzano il servizio.
  2. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’irrogazione di sanzioni disciplinari, come successivamente indicato, con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Si ricorda, a tal proposito, le regole che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web (Netiquette per lo studente):

 Provvedimenti disciplinari

  1. I provvedimenti disciplinari hanno  finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino del rapporto corretto all’interno della comunità scolastica. Verranno valutati attentamente eventuali espressioni di disagio manifestate dagli alunni e si attiveranno percorsi educativi idonei al superamento degli stessi, con il coinvolgimento delle famiglie e delle organizzazioni territoriali competenti.
  2. Si applica la sanzione dell’annotazione sul diario quando il comportamento, nonostante il richiamo, resta inadatto, determinando situazioni di rischio in riferimento alla diffusione del virus Sars-Cov-2, come ad esempio venir meno, al’interno del gruppo classe, all’uso della mascherina, al rispetto del distanziamento sociale, alle raccomandazioni igieniche. La sanzione si applica anche nel caso di infrazioni riconducibili alle netiquette, qualora l’alunno utilizzi i servizi offerti per finalità che esulano da quelle didattiche della scuola o nel caso in cui il suo comportamento sia di disturbo alle lezioni. Il docente interessato verifica il primo giorno utile che la nota sia stata controfirmata dal genitore. In caso contrario si procederà ad informarlo telefonicamente dell’accaduto.
  3. Si applica la sanzione della nota sul registro di classe e dell’immediata convocazione a colloquio dei genitori quando per la seconda volta lo studente commette le infrazioni delle regole da rispettare in riferimento al virus Sars-Cov-2 di cui al punto precedente.
  4. Si applica la sanzione della nota sul registro di classe anche  quando i comportamenti durante le attività della didattica a distanza rappresentano violazioni della privacy di docenti e alunni, oppure quando si configurano come offensivi. La nota assegnata deve essere comunicata al Dirigente scolastico e alla famiglia.
  5. L’allontanamento dalle lezioni è previsto alla quarta nota sul registro  o in presenza di comportamenti particolarmente gravi. In tal caso il Consiglio di classe prenderà in esame la possibilità di allontanare l’alunno per un numero di giorni fino a 15. Per comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana (trasmissione di immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti durante le attività di didattica a distanza, diffusione a mezzo social di immagini e registrazioni video di compagni o docenti con finalità di scherno, ecc), oppure quando si verifica una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone legate alla diffusione del virus (tossire o starnutire volontariamente sul viso o in direzione di altri, consapevole di manifestare sintomatologia riconducibile al Covid-19) può essere comminata la sanzione dell’allontanamento superiore a 15 giorni.

 

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